Crollo Ponte Morandi, il patteggiamento per le società e gli enti

maria giovanna politano maria gabriella cavallo

*Maria Gabriella Cavallo e Maria Giovanna Politano*

Ai sensi e per gli effetti dell’art 63 del D.lgs n. 231/2001, salvo il caso in cui il Giudice ritenga debba essere applicata la sanzione interdittiva in via definitiva, è ammessa la riduzione di cui all’art. 444 c.p.p. con diminuzione dell’importo della sanzione pecuniaria e della durata dell’interdittiva laddove la posizione processuale è definita o definibile con il rito alternativo del patteggiamento. Nuova tappa nel percorso giudiziario relativa al crollo del ponte Morandi a Genova avvenuto il 14 agosto 2018, tragedia che ha interessato il decesso di 43 persone e che ha coinvolto la società ASPI Spa e Spea Engineering imputate, insieme a 59 persone fisiche, ai sensi del D.lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati- presupposto commessi a vantaggio e nell’interesse degli stessi.

Nel corso dell’udienza preliminare, che si è svolta il 15 marzo 2022 dinanzi al GUP del Tribunale di Genova, Autostrade per l’Italia e società Spea, che al tempo si occupava delle attività di manutenzione e ispezione per l’Aspi, hanno avanzato richiesta di patteggiamento previo consenso espresso dalla Procura della Repubblica di Genova, la quale ha espresso parere favorevole dopo aver accertato che le società suindicate si fossero adoperate di adottare un nuovo Modello 231 idoneo a prevenire la commissione di reati ed “ eliminare le carenze organizzative all’origine degli illeciti commessi nonché di modificare il documento di valutazione dei rischi eliminando alcune lacune legate alla solidità e stabilità del luogo di lavoro, per come previsto dal D.lgs 231/2001 Ai fini del patteggiamento, l’ASPI ha messo a disposizione dell’Ufficio di Procura la somma di 27 milioni di euro circa, somma corrispondente al valore del progetto di retrofitting relativo al rifacimento delle pile 9 e 10 del ponte Morandi, oltre a subire la sanzione massima di 1.000,000,000 di euro; Spea provvederà al pagamento di una sanzione pecuniaria per un ammontare di 810 mila euro.

La vicenda giudiziaria relativamente alla sola posizione delle società ASPI E SPEA ha evidenziato da una parte l’opportunità per l’ente di poter definire la propria posizione processuale ricorrendo al rito alternativo del patteggiamento di cui all’art 444 c.p.p. , di poter concordare con la Pubblica accusa la sanzione pecuniaria irrogata e l’esclusione delle sanzioni interdittive; dall’altra la necessità per l’ ente di provvedere all’adozione di un Modello 231 quale strumento di prevenzione per la commissione dei reati – presupposto di quelli elencati nel D.lgs 231/2001.

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